Con la sentenza n. 2699 del 5 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha dato ragione al datore di lavoro e respinto la richiesta della lavoratrice che, a seguito del decesso del suo assistito, ha chiesto di ottenere un adeguamento contrattuale, poiché secondo quanto dedotto dalla ricorrente stessa le mansioni svolte non corrispondevano a quelle di colf, ruolo indicato nel contratto, ma a quelle di badante. “Nel caso di specie – si legge nelle motivazioni – la contestazione, peraltro del tutto generica, sulle dichiarazioni rese da alcuni testimoni, senza che le stesse siano state trascritte, si risolve in un’inammissibile richiesta di riesame del contenuto di deposizioni testimoniali e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi (cfr. Cass. n. 4056 del 2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014). Pertanto, le doglianze articolate dalla ricorrente appaiono inidonee, per i motivi anzidetti, a scalfire la coerenza della sentenza sotto il profilo dell’iter logico giuridico”.

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