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Feste natalizie: incombenze per il datore di lavoro

L’Assindatcolf, Associazione dei datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia, ricorda che dicembre è un mese molto impegnativo per il datore di lavoro domestico che, oltre a corrispondere ai propri dipendenti la tredicesima mensilità e, se richiesto, l’anticipo del trattamento di fine rapporto (TFR) nella misura massima del 70%, deve tener conto anche delle varie festività presenti nel mese.

Nella giornata del 25 dicembre, così come già avvenuto per la festa dell’Immacolata Concezione (8.12), il datore deve far osservare al lavoratore il riposo completo, fermo restando, qualora sussista un rapporto di lavoro in regime di convivenza, l’obbligo per entrambe le festività infrasettimanali di corrispondere la normale retribuzione. Nella giornata di S. Stefano (26 dicembre) in quanto coincidente quest’anno con la domenica, il lavoratore ha diritto a recuperare il riposo in altro giorno o in alternativa al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto. Nei rapporti di lavoro ad ore, a prescindere che nelle suddette festività (8.12 – mercoledì, 25.12 – sabato e 26.12 – domenica) sia previsto il suo normale orario di lavoro, il lavoratore deve osservare il riposo completo e il datore ha l’obbligo di retribuirlo con 1/26 della retribuzione globale di fatto. Sul fronte della tredicesima – sottolinea Assindatcolf – il Contratto collettivo nazionale di lavoro domestico prevede che in occasione del Natale sia corrisposta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto. Ai dipendenti, le cui prestazioni non raggiungono un anno di servizio, andranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima quanti sono i mesi del rapporto di lavoro. In dicembre, infine, la maggior parte dei lavoratori fa richiesta di un anticipo del trattamento del fine rapporto consistente nella somma degli accantonamenti annui di una quota di retribuzione rivalutata periodicamente, come previsto dal Contratto collettivo anzidetto. L’anticipo – sempre per CCNL – non può comunque essere superiore al 70% di quanto maturato dal lavoratore. Roma, 13 dicembre 2010

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