Il datore di lavoro domestico, contestualmente al pagamento della retribuzione al proprio collaboratore (quale colf, baby sitter, assistente alla persona), deve anche predisporre – in duplice copia – il prospetto paga relativo a quanto corrisposto allo stesso. Lo segnala in una nota l’Assindatcolf, Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia.
In tale prospetto – come stabilisce l’art. 32 del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico – bisogna evidenziare le varie voci di cui, di norma, è composta la retribuzione del proprio dipendente, quali, per esempio, la retribuzione minima contrattuale (comprensiva, se del caso, della specifica indennità di funzione), l’eventuale superminimo, gli eventuali scatti di anzianità, i compensi per le ore straordinarie se effettuate, le trattenute per gli oneri previdenziali. Nelle buste paga dei mesi estivi (quali, luglio, agosto e settembre) si devono inserire le ferie godute dal proprio collaboratore e – se lo stesso è convivente e abbia goduto delle ferie al di fuori dell’abitazione del datore di lavoro – anche il compenso sostitutivo convenzionale dell’indennità di vitto e alloggio.
La copia del prospetto paga del datore di lavoro deve essere firmata dal lavoratore (e conservata dal datore per evitare possibili vertenze in futuro), mentre quella del lavoratore deve essere firmata dal datore.
Assindatcolf coglie l’occasione per avvertire che il Ministero dell’interno con apposita circolare ha stabilito che i collaboratori familiari stranieri, regolarmente soggiornanti nel nostro Paese e in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, possono partire temporaneamente dall’Italia e farvi rientro anche se in possesso della sola ricevuta di Poste Italiane (attestante l’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del permesso anzidetto o della carta di soggiorno), che assume quindi lo stesso valore che aveva in passato il “cedolino” rilasciato dalla Questura.
Per ogni altra informazione in merito, per l’assistenza nell’espletamento di tutte le incombenze connesse con il rapporto di lavoro domestico nonché per predisporre i prospetti paga da rilasciare al proprio collaboratore, i datori di lavoro possono rivolgersi alle Sezioni territoriali di Assindatcolf i cui indirizzi sono reperibili telefonando al numero verde 800.162.261 oppure consultando il sito Internet dell’Associazione (www.assindatcolf.it).
Roma, 24 luglio 2007
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