Il codice civile specifica nell’ambito della convivenza tra due persone quella more uxorio nella quale le parti, così come nel matrimonio, devono prestare mutuo soccorso e assistenza alla persona con cui condividono una vita affettiva e patrimoniale.

Laddove però questi requisiti non vengano soddisfatti, la convivenza, destinata all’assistenza, individua un’altra fattispecie, ovvero delinea un rapporto di lavoro subordinato riconducibile al contratto di lavoro domestico nella mansione di badante nell’ambito familiare, con pregiudizio del prestatore d’opera nel caso di mancata corresponsione di un’adeguata retribuzione , come garantito anche all’art 36 della Costituzione.

Pertanto, è importante nell’ambito del lavoro domestico discernere i due aspetti, senza permettere che uno possa interferire con l’altro, al fine di vedere salvaguardati gli interessi di entrambe le parti.

Anche la Cassazione su questo argomento con sentenza del 11/07/2017 n.17093 si è pronunciata in favore della lavoratrice che, benché non abbia dimostrato la sussistenza del rapporto lavorativo, è comunque riuscita a dimostrare l’insussistenza del rapporto more uxorio e, per tale ragione, la Corte ha respinto il ricorso del dante causa, che invece riteneva di non dover nulla in forza di un rapporto affettivo.

La Corte ha quindi negato la sussistenza del legame affettivo, non essendosi instaurato tra le parti l‘istituito affectionis vel benevolentia  a causa del difetto del vincolo di solidarietà economica ed affettivo, riconoscendo la natura subordinata del rapporto di lavoro “in relazione alle caratteristiche oggettive della prestazione resa, concretantesi in un lavoro di cura, cui la subordinazione deve dirsi connaturata”, e condannando il ricorrente alla retribuzione delle somme dovute e maturate durante il rapporto di lavoro .

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