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ASSINDATCOLF, PRATICHE DI REGOLARIZZAZIONE IN DIRITTURA D’ARRIVO

A seguito delle molte richieste di chiarimenti sulle norme per la regolarizzazione degli extracomunitari, avanzate anche dall’Assindatcolf, l’Associazione sindacale fra datori di lavoro dei collaboratori familiari, aderente alla Confedilizia, il 20 settembre il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato la circolare n. 50. Sul versante delle colf e badanti, la circolare anzidetta ha effettuato alcune precisazioni riguardanti per esempio il tempo minimo di permanenza del soggetto extracomunitario impiegato nei lavori di cura della famiglia (tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge avvenuta – come noto –  il 10 settembre scorso); lo svolgimento del lavoro senza soluzione di continuità; il caso di lavoratori dipendenti da più datori di lavoro, tutti coinvolti nella regolarizzazione. Ulteriori chiarimenti sono stati forniti sulla paga minima da applicare nel contratto di soggiorno, a proposito della quale il Ministero ha redatto una tabella che riporta la retribuzione oraria da corrispondersi alla colf o alla badante di seconda e terza categoria.L’Assindatcolf ricorda che la tabella può essere utilizzata solo come base di calcolo per i due casi considerati e che il datore di lavoro, per inquadrare la propria colf o la badante nell’esatta categoria corrispondente alla mansione svolta dalla stessa, deve attenersi alle indicazioni del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro poiché in effetti l’inquadramento della colf in terza categoria, nella generalità dei casi e salvo eccezioni particolari, è previsto solo transitoriamente per un periodo di 14 mesi, con il successivo passaggio alla seconda categoria. La circolare specifica, poi, che il datore di lavoro, in caso di impossibilità a recarsi a firmare il contratto di soggiorno, può mandare altra persona, munita di procura redatta in carta semplice e del documento di identità del datore e dalla relativa fotocopia. Su questo punto, l’Assindatcolf suggerisce ai datori di lavoro di istruire bene la persona che andrà a firmare il contratto in forza dell’anzidetta procura, in quanto sul modello redatto dal Ministero ed allegato alla circolare n. 50, purtroppo non è stato inserito l’apposito campo per la procura, quindi probabilmente sarebbe necessario che sul modello in questione si aggiunga a mano un’apposita postilla e si alleghino  la procura e la copia del documento di riconoscimento. Fra non molto inizierà la fase conclusiva della regolarizzazione, Assindacolf auspica che i funzionari, deputati in occasione della stipula del contratto di soggiorno a controllare i documenti, la correttezza dei dati riportati nel contratto di soggiorno e la verifica della corrispondenza dell’orario di lavoro e della retribuzione, utilizzino, nell’espletamento dei loro compiti, un  linguaggio semplice e chiaro onde permettere al lavoratore extracomunitario di ben comprendere quello che è stato scritto e che sta per firmare.Roma, 25 settembre 2002.

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