Scadenzario 2003
per il datore di lavoro domestico Giornalmente pervengono all’Assindatcolf richieste di chiarimenti da parte dei datori di lavoro che hanno provveduto alla regolarizzazione di lavoratori domestici extracomunitari. I motivi sono da individuarsi nella molteplicità degli organi interessati alla procedura disposta dalla legge 189/2002 (ministero dell’Interno, Questure, Prefetture, Inps, Inail), nella produzione incessante di provvedimenti contraddittori da parte degli stessi nonché nel fatto che le convocazioni in Prefettura del datore di lavoro per la stipula del contratto di soggiorno tardano ad arrivare. Tutto ciò comporta che gli interessati si muovano spaesati tra i molteplici adempimenti necessari per una corretta instaurazione del rapporto di lavoro domestico.Spiegazioni vengono richieste da parte di chi ha provveduto direttamente alla regolarizzazione (il cosiddetto “fai da te”) e da chi, durante la prima fase della regolarizzazione, ha delegato l’istruzione della pratica al dipendente extracomunitario: spesso questi datori di lavoro si trovano nella situazione di dover rettificare i dati oppure di dover procedere ad incombenze che ignoravano. Inoltre, sono (a giusta ragione) perplessi tutti coloro che ancora non sono stati convocati dalla Prefettura e che non sanno come comportarsi in determinati accadimenti quali, per esempio, la cessazione del rapporto denunciato, la malattia del lavoratore e una sua possibile degenza ospedaliera, la richiesta di ferie per far ritorno al Paese di origine dello stesso. Tutti gli interessati hanno così necessità dell’aiuto di persone di particolare esperienza; quindi conviene loro rivolgersi non ad organizzazioni tutto fare (o, addirittura, di parte contraria come i sindacati), bensì ad un’associazione come l’Assindatcolf che ha come compito specifico ed esclusivo la tutela del datore di lavoro e che è in grado di risolvere nell’interesse di quest’ultimo i problemi che possono sorgere in relazione al rapporto di lavoro domestico. L’Assindatcolf è l’Associazione sindacale fra datori di lavoro dei collaboratori familiari, aderente alla Confedilizia; essa promuove e tutela il datore di lavoro domestico, partecipando alle trattative ed alla firma del relativo contratto collettivo nazionale per parte datoriale. L’Assindatcolf resta a disposizione tramite le sue sezioni territoriali (i cui indirizzi possono essere richiesti alla sede centrale di Roma, via del Tritone n. 61 scala d, numero verde 800.162.261 oppure tel. 06.6781131 – 06.6781122) e segnala di aver predisposto lo scadenziario per l’anno 2003 (allegato al presente comunicato) scaricabile dal sito www.confedilizia.it, sezione colf, dove si potranno anche reperire le tabelle sui minimi retributivi e contributivi applicabili. Roma, 14 gennaio 2003
Lo scadenzario 2003 del datore di lavoro domestico
SCADENZA | ADEMPIMENTO |
10 gennaio 2003, venerdì
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Versamento dei contributi InpsUltimo giorno per il versamento dei contributi per il lavoro domestico relativi al trimestre ottobre-dicembre 2002 (1). |
10 gennaio 2003, venerdì
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Denuncia di assunzione*Ultimo giorno per la presentazione all’Inps della denuncia di assunzione del lavoratore domestico avvenuta nel trimestre ottobre-dicembre 2002. Il datore di lavoro potrà presentare, invece, anche oltre detto giorno la denuncia riguardante un lavoratore extracomunitario in corso di regolarizzazione ai sensi dell’art. 33, legge n. 189/’02 per il quale non sia stato ancora firmato il contratto di soggiorno. |
Marzo 2003 |
Certificazione di retribuzioneEntro questo mese è utile rilasciare al lavoratore domestico una dichiarazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nel 2002 ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del lavoratore medesimo. |
10 aprile 2003, giovedì
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Versamento dei contributi InpsUltimo giorno per il versamento dei contributi per il lavoro domestico relativi al trimestre gennaio-marzo 2003. |
10 aprile 2003, giovedì |
Denuncia di assunzione*Ultimo giorno per la presentazione all’Inps della denuncia di assunzione del lavoratore domestico avvenuta nel trimestre gennaio-marzo 2003. |
Giugno – settembre 2003 |
FerieCompatibilmente con le esigenze del datore di lavoro, il lavoratore domestico può usufruire del periodo di ferie in questi mesi. Si ricorda che sulla base del vigente contratto collettivo nazionale il lavoratore ha diritto a 26 giorni lavorativi annui, da frazionarsi in non più di due periodi l’anno purché concordati fra le parti. |
10 luglio 2003, giovedì |
Versamento dei contributi InpsUltimo giorno per il versamento dei contributi per il lavoro domestico relativi al trimestre aprile-giugno 2003. |
10 luglio 2003, giovedì |
Denuncia di assunzione*Ultimo giorno per la presentazione all’Inps della denuncia di assunzione del lavoratore domestico avvenuta nel trimestre aprile-giugno 2003. |
10 ottobre 2003, venerdì |
Versamento dei contributi InpsUltimo giorno per il versamento dei contributi per il lavoro domestico relativi al trimestre luglio-settembre 2003. |
10 ottobre 2003, venerdì |
Denuncia di assunzione*Ultimo giorno per la presentazione all’Inps della denuncia di assunzione del lavoratore domestico avvenuta nel trimestre luglio-settembre 2003. |
Dicembre 2003 |
TredicesimaEntro questo mese, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore la tredicesima mensilità. A quei dipendenti le cui prestazioni non raggiungono un anno di servizio, sono corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi d |
(1) Coloro che pagheranno entro il 31 gennaio 2003 non andranno incontro ad alcuna sanzione. * N.B. Il datore di lavoro, nel momento in cui assume un nuovo lavoratore domestico, deve, entro le ore 24 del giorno dell’assunzione, comunicare la stessa anche all’Inail. |
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